(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 27 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 11- ter (Comitato tecnico consultivo) della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, modificata con legge regionale 10 marzo 1987, n. 18, recante la previsione che la giunta regionale puo' concedere il nulla-osta di cui all'art. 11- bis della legge medesima senza la preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo, deve intendersi riferito anche al caso di mancata nomina del comitato stesso. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente per gli effetti e con le modalita' dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. BUCCIARELLI (incaricata con DPGR n. 588 dell'8 agosto 1987) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.